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“IO Lavoro”: il nuovo incentivo per le assunzioni di disoccupati nel 2020
L’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), in attuazione della legge di bilancio 2019, ha previsto una nuova agevolazione contributiva, denominata “IncentivO Lavoro (IO Lavoro)” in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
Possono accedere all’incentivo “IO Lavoro” tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumono lavoratori disoccupati.
Si intendono lavoratori disoccupati le persone prive di impiego che dichiarano al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità all’attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro, concordate con il centro per l’impiego.
L’incentivo contributivo si applica alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 sull’intero territorio nazionale, nei limiti delle risorse stanziate.
Con la circolare INPS 26 ottobre 2020, n. 124 l’Istituto, a cui è stata affidata la gestione della nuova agevolazione, fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’applicazione dell’esonero contributivo.
I PUNTI PRINCIPALI
La nuova agevolazione “Incentivo Lavoro (IO Lavoro)”, è valida per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020
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Datori di lavoro
I datori di lavoro che possono accedere al beneficio sono tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano lavoratori disoccupati (ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 etc)
Lavoratori
- Lavoratore disoccupato ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 etc);
- Lavoratore da considerarsi in stato di disoccupazione, il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR);
- Lavoratore che alla data di assunzione ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato;
- Lavoratore over 25 anni di età che, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo la definizione di “lavoratori svantaggiati” di cui all’articolo 1, comma 1;
- Lavoratore che, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro determinato in rapporto a tempo indeterminato, nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo.
Limiti:
Dettagli:
L’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto.
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale n. 52/2020, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante
Il decreto direttoriale n. 52/2020 dell’ANPAL, nel disciplinare all’articolo 4 le tipologie contrattuali incentivate, prevede che l’agevolazione possa essere riconosciuta anche nell’ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di apprendistato professionalizzante. Peraltro, essa può trovare applicazione solo durante il periodo formativo. In particolare, nelle ipotesi in cui il rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura dell’incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato.
Per tutte le informazioni dettagliate ti consigliamo di leggere integralmente la circolare.