
Green Pass, Lavoro e Privacy
Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori deroghe ed indicazioni, tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, di formazione o volontariato nel settore privato e pubblico, sono obbligati ad esibire il green pass per accedere al luogo nel quale si svolge l’attività professionale.
Green Pass: i doveri del Datore di Lavoro
Compito del datore di lavoro è stabilire le procedure da osservare per adempiere alle necessarie modalità di controllo. Nello specifico:
- Il datore di lavoro dovrà provvedere alla nomina di incaricati alle verifiche dei green pass, che potranno essere effettuate all’ingresso del lavoratore, oppure a campione;
- Il datore di lavoro, nella persona nominata di cui al punto precedente, dovrà attestare quotidianamente la verifica dei certificati, segnalando il numero di persone che hanno avuto accesso al luogo di lavoro, oltre ad eventuali altri ospiti che siano stati accolti per motivi professionali; la certificazione di verifica non dovrà riportare i dati delle persone controllate.
Soggetti coinvolti
Tra i soggetti che devono obbligatoriamente esibire il green pass per accedere al luogo di lavoro, ci sono:
- Dipendenti dell’azienda, lavoranti con qualsiasi genere di contratto, compresi contratti a chiamata, Co.Co.Co e apprendisti
- Tirocinanti
- Collaboratori, liberi professionisti, che si recano nei luoghi di lavoro anche occasionalmente
- Soggetti convocati per riunioni, incontri, eventuale CDA, etc
- Professionisti che svolgono all’interno del luogo di lavoro, servizi non inerenti all’attività dell’azienda, come il personale delle pulizie, tecnici di vario genere, docenti per la formazione, etc.
- Lo stesso datore di lavoro
In pratica chi accede ad un luogo di lavoro per motivi professionali, deve esibire il green pass. Rimangono al momento esonerate per persone che hanno un incontro con l’azienda per un colloquio.
Green Pass e Privacy
Attualmente il parlamento sta revisionando il DL 127/2021 per semplificare le procedure, nel rispetto della vigente legge sulla privacy e sul trattamento dei dati personali; ad esempio si studia la possibilità per il lavoratore di consegnare volontariamente una copia del proprio green pass, esentando così l’azienda dalla verifica giornaliera o a campione, fino alla scadenza del certificato verde.
Qualora venissero confermati questi nuovi adempimenti, il datore di lavoro dovrà predisporre l’informativa sul trattamento dei dati, comunicarla agli interessati ed esporla in sede di accesso ai locali; i dati personali che potranno essere trattati sono i seguenti:
- Generalità del lavoratore
- Validità e autenticità del green pass/certificazione equivalente
- Eventuale esenzione alla vaccinazione
- Scadenza del certificato verde
Nel caso in cui queste modifiche del DL 127/2021 venissero confermate, nell’informativa dovrà essere presente la possibilità per il lavoratore di consegnare al datore di lavoro copia della certificazione e autorizzare alla conservazione della stessa.
Al momento quindi rimane valido quanto stabilito con il DL 127/2021 e si rimarrà in attesa di conferma di queste modifiche, che porterebbero le imprese a dover modificare anche il Registro dei trattamenti, così come descritto dall’Art. 30 del G.D.P.R..